Obbligo di istruzione e contratto di apprendistato sono incompatibili

in Politiche educative

di Fabrizio Dacrema | del 15/04/2010 |commenta

Obbligo di istruzione e contratto di apprendistato sono incompatibili
L’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, introdotto dal 2003 dalla legge 30, non è mai stato regolamentato e quindi non è operativo, perché privo dell’accordo tra Ministeri (Lavoro e Istruzione) e Regioni. E gli imprenditori sono decisamente poco propensi ad assumere minori...



La nuova legge in materia di lavoro, nota per l’introduzione di norme sull’arbitrato che aggirano l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, rende anche possibile assolvere l’obbligo di istruzione nei percorsi di apprendistato. I sostenitori di questa norma, il Ministro Sacconi in testa, la giustificano come una chance data a quei 126.000 ragazzi in età compresa tra i 14 e i 17 anni (5,4%, per la precisione 125.853 su un totale di 2.326.298) che nell’anno scolastico e formativo 2008/09, secondo l’ultimo Rapporto Isfol, risultano fuori da ogni tipo di percorso di istruzione e formazione. Questi ragazzi che, sulla base delle leggi vigenti, dovrebbero assolvere all’obbligo di istruzione fino a 16 anni e per questa ragione non potrebbero lavorare (anche l’età minima per l’accesso al lavoro è stata innalzata a 16 anni), da 16 a 18 anni dovrebbero comunque essere inseriti in un percorso formativo.

Siamo di fronte a un problema grave di dispersione scolastica e formativa che vede il nostro paese fortemente in ritardo rispetto agli standard europei, ma la risposta data dalla legge appena approvata è sbagliata, demagogica e regressiva.

L’apprendistato non è lo strumento adatto per realizzare percorsi idonei a raggiungere gli obiettivi formativi previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione, esistono altri e più efficaci interventi per contrastare la dispersione scolastica. Questa misura contribuisce a vanificare il processo di cambiamento della scuola necessario per rendere effettivo l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni.

Vediamo le ragioni.

L’obbligo di istruzione e l’età minima di accesso al lavoro sono stati innalzati a 16 anni con l’obiettivo di far conseguire a tutti i giovani italiani − non uno di meno − la padronanza delle competenze chiave di cittadinanza, traguardo considerato dall’Unione Europea indispensabile per continuare ad apprendere per tutta la vita e quindi per essere cittadini consapevoli e lavoratori occupabili.

Il nuovo obbligo di istruzione è inoltre finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con i quali si assolve il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione introdotta dalla riforma Moratti (nel 1999 il governo di centro sinistra aveva già stato introdotto l’obbligo formativo fino a 18 anni, mentre l’obbligo scolastico era fino 15 anni).

Le competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare a partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione) sono riferite a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico,storico-sociale) che si articolano in abilità/capacità e conoscenze.

Le sopra descritte competenze possono essere raggiunte attraverso diversi percorsi integralmente educativi, realizzati anche con metodologie basate sull’integrazione/alternanza tra scuola e lavoro.

Siamo invece convinti che il contratto di apprendistato sia un ambito inadeguato per realizzare percorsi finalizzati all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

Innanzitutto perché il sistema produttivo italiano è per oltre il 90% dei casi costituito da piccole imprese quasi sempre prive di capacità formativa, perché non dotate degli spazi, delle strutture e delle competenze formative adeguate, a partire dalla presenza di tutor formati e competenti.

Proprio perché siamo consapevoli del valore formativo del lavoro e del ruolo essenziale svolto dall’apprendimento informale, riteniamo si debbano evitare le generalizzazioni e le semplificazioni. L’apprendimento che può avvenire in assetto lavorativo – in una situazione dove il fine è la produzione non l’apprendimento – è prevalentemente di tipo tecnico-professionale. Di conseguenza la formazione finalizzata ai saperi di base e trasversali delle competenze chiave di cittadinanza dovrà prevedere un monte ore di formazione esterna molto consistente, cioè un periodo molto ampio in cui l’apprendista, benché retribuito, non lavora. Quando i vincoli di formazione esterna sono consistenti, si abbassa la convenienza degli imprenditori ad assumere giovani con il contratto di apprendistato, nonostante gli sgravi contributivi e la possibilità di sotto inquadrare di due livelli gli apprendisti.

Questo spiega perché fino ad oggi l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, introdotto dal 2003 dalla legge 30, non è mai stato regolamentato e quindi non è operativo, perché privo dell’accordo tra Ministeri (Lavoro e Istruzione) e Regioni. I minori possono quindi essere assunti in apprendistato solo nell’ambito del quadro normativo che fa capo alla Legge 196/97 (per l’assolvimento dell’obbligo formativo erano state fissate almeno 240 ore di formazione obbligatorie esterna) e gli imprenditori sono decisamente poco propensi ad assumere minori che, pur avendo assolto all’obbligo di istruzione, devono ancora espletare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni.

Infatti i dati di fonte Inps segnalano circa 50.000 i minori assunti con contratto di apprendistato per gli anni 2006 e 2007 e dati di fonte regionale indicano in soli 37.000 i minori apprendisti nel 2006. Disastrosi poi i dati sulla partecipazione alle attività di formazione esterna: nel 2006 solo 8.800 minori apprendisti hanno partecipato alla formazione esterna e nel 2007 sono addirittura scesi a 6.500.

L’unica forma di apprendistato che gli imprenditori hanno utilizzato in modo consistente è quello professionalizzante, riservato ai giovani con più di 18 anni, e anche in questo caso l’hanno trasformato in un comodo modo di ridurre il costo del lavoro, incassando la prevista decontribuzione ed evadendo in massa l’obbligo della formazione per gli apprendisti (solo il 19% degli apprendisti, secondo i dati Isfol, ha partecipato alla prevista attività formativa).

È evidente che queste contraddizioni, che rendono difficile realizzare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento delle competenze tecnico-professionali connesse a una qualifica, diventano ostacoli insormontabili nell’ipotesi di un contratto di apprendistato in cui si assolve all’obbligo di istruzione.

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