Home » Professione docente » FIT o UnFIT: il nuovo percorso per il reclutamento degli insegnanti

FIT o UnFIT: il nuovo percorso per il reclutamento degli insegnanti

Pubblicato il: 02/05/2018 12:15:17 -


Le nuove forme di reclutamento del corpo docente.
Print Friendly, PDF & Email
image_pdfimage_print

Con questo articolo apriamo una discussione sulle nuove forme di reclutamento.

La redazione

 

Torniamo a considerare il rapporto tra scuola e Costituzione.

La luce dei riflettori accesi sulla Buona Scuola e sulle sue applicazioni si è attenuata, ma la legge e i suoi decreti delegati continuano a produrre effetti.

Parliamo qui, ad esempio, della procedura in corso per l’applicazione del D.lgs. n. 59 del 13 aprile scorso e del decreto Miur n. 616 del 10 agosto 2017 sul reclutamento degli insegnanti.

Il comma 3 dell’articolo 97 della Costituzione recita:

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

Il percorso stabilito dai decreti che abbiamo sopra citato rispetta il dettato e lo spirito costituzionale?

A parere di chi scrive, non del tutto. Così recita, tra l’altro, il testo del D.lgs. 59:

“Superato il concorso, i candidati stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso. Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha durata triennale e si articola nelle attività di seguito descritte”

A me pare che qui si tracci un itinerario paradossale: il concorso non serve più ad “accedere a un pubblico impiego”, ma a “stipulare un contratto triennale retribuito” (vedremo dopo come), che altro non è se non un modo per istituzionalizzare il precariato, senza garanzie di assunzione (si badi bene, dopo aver superato un concorso pubblico) e con prospettive di inserimento annose e ad alto costo per gli aspiranti.

Vediamo nel particolare le diverse fasi della procedura:

Primo passo: acquisizione della laurea magistrale, che tuttavia non basta di per sé a costituire il presupposto per la partecipazione al concorso. Qui si coglie un primo vulnus: un percorso di studi universitari quinquennale è considerato fattore necessario, ma non più sufficiente, non dico per essere assunti, ma per tentare la prova concorsuale. Per acquisire tale sufficienza si è creato un canale accademico ad hoc, che dispenserà ulteriori 24 CFU. Tale canale sarà attivato – dietro pagamento di almeno 500 € – dalle Università e da altri Istituti formativi equiparati. I contenuti? “Didattica dell’inclusione”, “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento”, “Psicologia generale”, “Antropologia culturale”: una vera bazza per pedagogisti e psicologi. Ma lo statuto epistemologico di questi insegnamenti? Non pervenuto. Che cosa sarà mai la “didattica dell’inclusione”? E la differenza tra “tecnologie dell’apprendimento e dell’istruzione”? Alla fine del percorso, ci saranno delle verifiche serie oppure todos caballeros? Immaginate poi un laureato in materie scientifiche che affronti queste pillole disciplinari avulse dal suo contesto di formazione: non potrà che appenderle come prosciutti al soffitto della sua stanza. Senza contare il mercato che si è già generato per accaparrarsi i 500 € degli aspiranti insegnanti. Mi pare che da tutto ciò si innalzi ben più che un fil di fumo.

Secondo passo: chi ha acquisito i 24 CFU potrà accedere al concorso. Immagino selettivo, con prova iniziale “ad eliminazione diretta”, scritti e orali. Dopo tanta fatica, il vincitore si vedrà però solo ammesso alla soglia di un’ulteriore fase da superare. Il percorso FIT ha infatti anch’esso carattere selettivo, come è scritto a chiare lettere e dunque un vincitore di concorso potrebbe esserlo stato invano: il superamento del concorso prevede infatti solo l’immissione in una “una graduatoria di merito regionale”, un’area senza tempo e senza confini, non “l’accesso a un pubblico impiego”.

Terzo passo: la fase di FIT ha una durata di tre anni, con una graduazione scandita da una retribuzione vergognosa (400-600 € al mese lordi, più la retribuzione per eventuali supplenze brevi) e un orario di lavoro non ben determinato, che, fatalmente, sarà sottoposto alla tentazione dello sfruttamento. Solo al terzo anno il neo insegnante potrà percepire uno stipendio pari a quello di un supplente annuale. Dunque i vincitori di concorso lavoreranno quasi gratis per i primi due anni, probabilmente verranno collocati nel potenziamento, quindi in una condizione che è stata definita di “precariato di ruolo” e saranno soggetti periodicamente alla conferma da parte del loro dirigente scolastico.

In sintesi, considerando che, in media e nella migliore delle ipotesi, si esce dai percorsi universitari a 24/25 anni e che la cadenza concorsuale regolarizzata, sempre nella migliore delle ipotesi, potrebbe essere biennale, il complicato meccanismo di reclutamento previsto dalla Buona Scuola porterebbe “in cattedra” (?) insegnanti con un’età ben oltre la trentina, i quali, peraltro, nel momento migliore della loro vita professionale, saranno costretti a farsi sostenere da altri, a chiedere prestiti o a rinunciare. Quanto poi a metter su famiglia … Chi può infatti seriamente pensare che un giovane del sud, ad esempio, possa scegliere un USR del nord, tradizionalmente più “ricca” di posti e trasferirsi per iniziare il tirocinio selettivo triennale contando su quelle retribuzioni?

Mi chiedo: si è fatto un calcolo di quanto le famiglie e i futuri insegnanti dovranno attendere e spendere per inseguire il loro sogno da 1300 € al mese? Quale ragione ha convinto il legislatore a non ripristinare un percorso di reclutamento semplice e perfettamente costituzionale? Esso potrebbe prevedere che:

  1. – la laurea quinquennale sia titolo necessario e sufficiente per partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo;
  2. – il numero delle cattedre venga aggiornato a cura degli USR annualmente e i concorsi banditi tassativamente ogni due anni;
  3. – il concorso verta sulle discipline afferenti all’ambito disciplinare di appartenenza e su argomenti didattici più generali, ma senza l’obbligo di acquisizione dei 24 CFU;
  4. – A chi vince il concorso sia assegnato un posto “di ruolo” tra quelli individuati dagli USR, ma su base nazionale;
  5. – La stabilizzazione dell’insegnante avvenga tramite il superamento di un anno di prova, da retribuire a stipendio pieno.

Verrebbe da pensare che l’intero meccanismo sia un mero escamotage per evitare gli strali della giustizia europea (ricordate, è stata questa una se non “la” ragione che ha prodotto la Buona Scuola). Il legislatore sembra dire: se superi un concorso, anche se il tuo calvario professionale è destinato a durare ben più dei 36 mesi concessi, certifico che in qualche modo ti ho stabilizzato, che non sei più precario. E invece …

La redazione

105 recommended
2300 views
bookmark icon