La polemica sull’ora di ISLAM: alcune osservazioni

in Politiche educative

di Osvaldo Roman | del 29/10/2009 |commenta

La polemica sull’ora di ISLAM: alcune osservazioni
Osvaldo Roman si inserisce nel dibattito sulla proposta di inserire nel curriculum scolastico l'ora di religione musulmana per chi lo richieda.



Molti giornali nei giorni scorsi hanno riportato la notizia che l’onorevole Urso aveva lanciato l’idea di un’ora d’insegnamento di Islam nelle scuole. Si è così aperto un dibattito senza alcun approfondimento su cosa avrebbe potuto rappresentare tale ipotesi nel nostro ordinamento.

I critici hanno interpretato quella proposta come l’intenzione di affiancare all’insegnamento della religione cattolica ― professata dalla maggioranza della popolazione, e già facoltativo ― quello di una religione minoritaria ed estranea alla nostra storia e cultura che avrebbe in tal modo ricevuto un trattamento di riguardo rispetto ad altre confessioni quali l’ebraismo o il buddismo.

È di lunedì la proposta del Ministro degli esteri Franco Frattini, il quale, in un’intervista a La Stampa, spiega: “In base al concordato con la Chiesa l’insegnante di religione deve essere autorizzato dall’autorità ecclesiastica. Per introdurre l’ora di religione islamica, abbiamo bisogno della stessa garanzia dall’Islam, perciò prima serve un accordo con la confessione islamica analogo a quello che lo Stato ha con il Vaticano”.

La proposta di Fini e Urso, per Frattini, va dunque accolta come “un’accelerazione all’intesa con l’Islam che è ferma da vent’anni”. Ma le organizzazioni islamiche in Italia “non si riconoscono a vicenda la legittimazione a rappresentare l’Islam”.

Quanto proposto da Frattini si potrebbe intendere come uno sviluppo delle intese che sono già possibili nel nostro ordinamento sulla base della Costituzione e delle normative già vigenti per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Infatti l’articolo 8 della nostra Costituzione prevede ai commi secondo e terzo che le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’Intese con le relative rappresentanze.

Ad esempio, l’art. 11 della legge 8 marzo 1989, n. 101, che regola i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, nel suo comma 4 stabilisce che “La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunità”.

Sulla base di quanto detto non sarebbe impensabile un’analoga previsione nel caso di una sottoscrizione di una specifica Intesa stipulata con chi dimostri di rappresentare le comunità islamiche presenti in Italia.

Il vero dibattito da farsi con urgenza riguarda proprio questo problema. Riguarda essenzialmente l’individuazione dei criteri per stabilire chi rappresenta tali comunità nel nostro Paese. È un tema complesso, ma non impossibile da risolvere.

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