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L’Istruzione nel Federalismo fiscale (1)

Pubblicato il: 02/11/2010 18:29:00 -


Quali gli effetti del federalismo fiscale sulla scuola? L’analisi di Osvaldo Roman per Education 2.0.
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Con la presentazione dei primi schemi di Decreto legislativo in attuazione della delega di cui alla legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), cominciano a delinearsi il quadro e le modalità con cui il governo intende realizzare questa importante riforma dell’ordinamento istituzionale dello Stato.

Com’è noto il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato da tale legge è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata, fondato sul criterio della spesa storica, e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati fondata – almeno per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali – sull’individuazione dei fabbisogni standard. Tutto ciò nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale.

La legge delega stabilisce la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che dovrebbero regolare l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui dovrebbe essere garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali – per le quali si prevede l’integrale copertura dei fabbisogni finanziari – rispetto alle spese affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri dell’autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, tenuto conto dei diversi livelli di ricchezza dei territori.

Il 30 giugno 2010 il Governo ha trasmesso alle Camere una Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali (Doc. XXVII, n. 22). In base alla legge delega, gli schemi di decreto sono adottati dal Governo previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata e successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio delle due Camere.

A oggi sono già stati adottati il Decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. federalismo demaniale) e il Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (c.d. di Roma Capitale), mentre è all’esame lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni di materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240).

Risultano invece solo approvati in prima lettura dal Consiglio dei ministri – e avviati all’esame della Conferenza Stato Regioni – lo Schema di decreto legislativo in materia di “Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanità” e lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

L’esame separato dello Schema di decreto sui costi e fabbisogni standard dei Comuni e delle Province rispetto agli Schemi suddetti, riguardanti le norme sull’autonomia di entrata dei Comuni delle Province e delle Regioni, pone notevoli problemi. Mi limiterò all’elencazione degli argomenti per quanto riguarda la funzione fondamentale dell’istruzione.

Le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province dovranno essere individuate (art.117, lett.p), della Costituzione) per legge. In via transitoria la legge Delega e lo Schema di Decreto sui fabbisogni standard di Comuni e Province (Atto n. 240) stabilisce come funzioni fondamentali:
• per i Comuni quelle di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica.
• per le Province le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica.

(continua)

Osvaldo Roman

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