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Gli apparati mutevoli

Pubblicato il: 05/06/2009 10:18:16 -


Un nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca vede in questi giorni la luce. È il quarto dal 2001 fino a oggi, mentre la durata in vita dei precedenti atti organizzativi era pluridecennale.
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La necessità di mutamento degli apparati è dipesa sostanzialmente da due fattori: il primo, dal trasferimento dei poteri agli enti locali, il c.d. federalismo amministrativo, e dalla successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione, il secondo fattore discende da esigenze di razionalizzazione della struttura delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (già indicate nel decreto legislativo n. 300/99) e di economicità della loro azione.

I mutamenti hanno, dunque, inciso, dopo una fase di “spacchettamenti” e di ricompattamenti, sui cardini stessi dell’amministrazione scolastica e universitaria riconducendo a un unico plesso organizzativo sotto un’unica direzione politica le funzioni prima divise e frastagliate.

Un unico plesso organizzativo chiamato ad amministrare enti dotati di diversamente ampia autonomia gestionale, quali università e istituzioni scolastiche, avendo lasciato saldamente al centro la leva finanziaria e quella dell’indirizzo politico.

Con la fine degli anni novanta, infatti, si è, in parte, spostato l’asse del sistema di istruzione in Italia, passando da un sistema accentrato e verticale, i cui uffici centrali assommavano la maggior parte delle funzioni anche gestionali, a un sistema complesso e distribuito, fondato sul principio di sussidiarietà e sull’autonomia delle scuole, che ha trasferito taluni poteri agli enti locali, primo fra tutti quello relativo all’organizzazione della rete scolastica.

Un ruolo rilevante in questo percorso hanno giocato gli uffici scolastici regionali, istituiti nel 2001 da un lato portando a strutture periferiche la gestione dei ruoli regionali e provinciali del personale scolastico e dall’altro costituendo una valida interlocuzione con le Regioni e le Province.

Il nuovo regolamento contiene alcune conferme, come il modello organizzativo dipartimentale e l’operatività degli uffici scolastici regionali e alcuni elementi innovativi che hanno portato a strutture uniche le competenze comuni ai precedenti due dicasteri.

Le contingenze finanziarie e politiche di queste ultime tre legislature hanno certo determinato in gran parte l’eccessiva mutevolezza degli apparati organizzativi che sono stati chiamati, per quanto attiene il sistema di istruzione, a gestire un periodo, tutt’altro che concluso, di innovazione dell’ordinamento scolastico in un nuovo quadro costituzionale.

I connotati del cosiddetto federalismo scolastico, nella definizione dell’art. 117, hanno un livello di complessità che non ha finora permesso un’attuazione condivisa tra le forze politiche in campo e tra Stato e Regioni. Ma “la revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico”, propugnata nella manovra finanziaria dell’agosto 2008 e che potrebbe trovare compiuta realizzazione nel corso dell’attuale legislatura, dovrà raggiungere un approdo reale secondo le indicazioni del nuovo assetto costituzionale, soprattutto nell’affrontare il nodo dell’istruzione secondaria superiore nella sua interezza.

La riforma di questo settore del sistema di istruzione e di formazione in Italia è il terreno in cui si misureranno l’efficacia e l’efficienza dei nuovi assetti e dei mutevoli apparati dell’amministrazione scolastica. Già la Corte Costituzionale, nelle due precedenti legislature, è intervenuta con due sentenze ad allertare la normativa ordinaria sul dovere di coerenza di modi e di tempi con cui è necessario procedere verso quell’approdo.

Per approfondire:
Il nuovo regolamento di riorganizzazione del MIUR

Giuseppe Fiori

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