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Il diritto ad apprendere. Vittoria Gallina intervista Mauro Palma, oggi alla Camera dei deputati per il rapporto sulla condizione carceraria

Pubblicato il: 21/03/2017 14:57:28 -


Il diritto ad apprendere è un diritto costituzionale che deve essere garantito a tutti i cittadini italiani ed alle persone che vivono nel nostro paese, nessuno escluso. In quali condizioni questo diritto viene garantito in Italia alle persone private della libertà? Education2.0 intervista il prof. Mauro Palma, garante italiano della escuzione penale.
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Domanda 1- Quali sono i modelli positivi della organizzazione dell’esecuzione penale detentiva in Europa?

In Europa i sistemi carcerari possono essere ricondotti a due grandi tipologie. Nel primo modello la persona in carcere è considerata “oggetto” di trattamento; da questo discende che, anche se tutto funziona e si realizzano percorsi di attività, di formazione/istruzione, di lavoro ecc. tutto questo è definito da “altri” e non deriva pienamente da scelte e aspettative della persona ristretta; viene proposto come modalità predeterminata di organizzazione del tempo e dello spazio carcerario, cui la persona reclusa è chiamata ad adattarsi. Penso al carcere di Bollate, che è tra le migliori esperienze italiane, ma che interpreta e realizza appieno questa tipologia. Nel secondo modello la persona reclusa è “soggetto” che decide del proprio tempo e del proprio spazio, pur in un contesto in cui vigono regole e strumenti di controllo. Nel primo caso il modello di detenzione è “infantilizzante”, nel secondo caso è “responsabilizzante”. La stragrande maggioranza dei sistemi europei, compreso quello italiano, è del primo tipo; alcune esperienze del secondo tipo esistono e sono quelle che maggiormente avvicinano la vita in carcere alla vita, che la persona, oggi reclusa, troverà fuori. Faccio l’esempio di un carcere danese. La persona reclusa, una volta entrata, riceve una paga settimanale e niente altro, con questa paga deve comprare i propri generi alimentari e tutto quello di cui può avere necessità (ovviamente nel carcere ci sono più punti vendita e non un solo spaccio in regime di monopolio per quanto attiene a prezzi e prodotti). Il detenuto deve organizzarsi settimana per settimana; in carcere ci sono varie offerte di formazione che danno la possibilità di acquisire crediti e, con un numero stabilito di crediti, si può accedere al lavoro all’interno del carcere e quindi avere una integrazione di denaro, che si accresce aumentando la formazione e quindi la qualità e la tipologia del lavoro. La persona ristretta è un “pianificatore responsabile” del proprio percorso, gli operatori non forniscono servizi ma orientano a fruire di opportunità.

Domanda 2 – In quale misura i vari programmi europei che sostengono, anche finanziariamente, attività di educazione rivolte alla popolazione reclusa contribuiscono a migliorare le condizioni di vita e le prospettive di inclusione, finito il periodo di detenzione?

In genere i programmi europei hanno un impatto positivo sulla conoscenza di situazioni, di problemi, di condizioni reali nelle diverse istituzioni dei vari paesi, contribuiscono anche ad attivare reti transnazionali di comunicazione e di confronto di esperienze concrete e, quindi, agiscono come strumenti di autoformazione per gli operatori. Questi infatti entrano in contatto con altre realtà simili a quelle in cui lavorano; si stimola così il desiderio di ampliare l’esperienza all’interno di una professione, che si potrebbe definire, pericolosamente claustrofobica. Dal punto di vista del vantaggio, del mutamento positivo delle condizioni di vita delle persone recluse e della realtà carceraria, in cui gli operatori agiscono, l’impatto è minimo. A volte proprio la partecipazione a progetti europei produce un effetto di “retroazione” sull’operatore, diventando talora un elemento di frustrazione, perché fa toccare con mano la distanza tra il possibile e il reale. Non mi riferisco solo all’Italia, perché le amministrazioni, responsabili delle istituzioni detentive, dovunque e comunque, sono rigide, assolutamente non flessibili e quindi respingenti di fronte a tentativi di sperimentazioni e cambiamenti.

Domanda 3 – Se si prende come punto di riferimento la raccomandazione del consiglio d’Europa del 2006 relativa all’istruzione in carcere, quali sono gli aspetti che vengono disattesi nel sistema italiano? (nella realtà dei fatti, più che nelle affermazioni di principio?)

Il documento del 2006 ha l’obiettivo di sostenere l’istruzione / formazione in vista del reinserimento del detenuto, quindi punta non solo a far acquisire competenze, ma a renderle trasparenti, conoscibili a chi dovrà rapportarsi con la persona che ha scontato la pena al fine di avviare un effettivo reinserimento. Un obiettivo, quindi, centrato sulla coerenza dei percorsi in vista del reinserimento sociale; in questa prospettiva valorizza il ruolo dell’operatore che orienta, indirizza in vista appunto dell’uscita dal carcere. I nostri percorsi di istruzione invece sono impostati, nel migliore dei casi, sull’ idea, sicuramente importante, della cultura come “valore per sé”, ma che poco si interrogano sulle competenze da acquisire e sulla possibilità di usarle, una volta scontata la pena. Elemento emblematico di questa impostazione è la moltiplicazione delle lauree e dei diplomi. Questo modello non funziona con la tipologia attuale dei detenuti, i quali sono espressione di una marginalità sociale che, oltre a essere caratterizzata da carenze, definibili come culturali, è anche espressione della totale assenza di reti sociali inclusive di riferimento. L’istruzione dovrebbe non solo dare contenuti, conoscenze e strumenti culturali, ma offrire la possibilità di effettiva inclusione, anche per ridurre il rischio di recidiva. Il percorso volto ad acquisire diplomi, lauree ecc, nelle situazioni migliori, si adatta a chi ha la pena lunga da scontare, risulta invece devastante per chi è in “transito”, per chi subisce trasferimenti temporanei e no e ha ritorni successivi in carcere: per chi quindi ha una non continuità di presenza. Per questi detenuti servirebbero modelli più flessibili, organizzati per moduli, ciascuno concluso e certificato; in questo modo a chi ha fatto uno o più moduli si renderebbe visibile cosa abbia imparato e come possa andare avanti.

Domanda 4 – Le pene diverse dalla detenzione o le misure comunque alternative alla privazione della libertà dovrebbero essere una prassi diffusa, più che una eccezione; se l’Italia volesse perseguire questo obiettivo, quali sono i supporti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a chi si trova a scontare la pena in questa condizione?

L’Italia negli ultimi tre anni ha investito molto in questo settore, ha ampliato le misure alternative ( da 19.000 a 32.000 fruitori) e ha anche introdotto il sistema di “messa alla prova”; tutto questo rischia, però, di raggiungere a breve una sorta di limite, oltre il quale, senza un impegno attivo ed effettivo del territorio, queste misure non possono espandersi per vari problemi. Indichiamone alcuni: la questione abitativa (i comuni dovrebbero mettere a disposizione strutture dove il soggetto possa essere facilmente reperibile); la regolarità amministrativa da garantire alle persone migranti (chi entra in carcere da “ regolare”, rischia di divenire “irregolare” se il documento di identità o il permesso di soggiorno scade durante la detenzione). I comuni dovrebbero avere una presenza in carcere, che possa garantire le funzioni di informazione, di assistenza amministrativa, di gestione delle possibilità e realizzabilità di uscite, anche brevi: queste attività indispensabili, in genere e non dovunque, sono svolte, impropriamente, dal volontariato, senz’altro benemerito, ma che non dovrebbe sostituire l’erogazione di servizi necessari a tutti, in tutti i contesti. Altro grave problema è la rottura della continuità dei percorsi di istruzione, che è sempre messa a rischio già durante la detenzione per trasferimenti ecc. ma che è, addirittura quasi certamente interrotta, una volta fuori dal carcere, se la misura è per esempio la detenzione domiciliare. Si potrebbe ipotizzare il ricorso all’uso delle tecnologie, attraverso piattaforme finalizzate ecc. Ma anche così si pone un altro problema: come garantire forme di socializzazione fondamentali per soggetti, che non sono in grado di contrattare da soli situazioni diverse, luoghi in cui esercitare il diritto ad apprendere? Se ci fossero queste reti sociali di protezione, si aiuterebbe anche la decisione del magistrato a sperimentare in modo più esteso le forme alternative che già esistono.

Vittoria Gallina

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