Sulla difficoltà di parlare del genocidio di Gaza
Ho letto con interesse l’articolo di Saul Meghnaghi sulla difficoltà di parlare di Gaza a scuola. Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo – Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ed io – di affrontare l’argomento sia con studenti che con un pubblico adulto, anche se in una prospettiva in parte diversa da quelli di cui scrive Meghnaghi. L’occasione è stata l’uscita di un piccolo libro, intitolato “Genocidi” (People, 2023), che abbiamo presentato in scuole, università, librerie, biblioteche pubbliche e altri spazi. Inevitabilmente, e nonostante il plurale del titolo, al centro delle discussioni è stata la questione se siano o meno qualificabili come genocidio i fatti di Gaza; se sia giusto e opportuno usare il termine genocidio per descriverli. La decisione di scrivere un libro sull’argomento è stata, del resto, dettata proprio dal nostro bisogno di reagire alle modalità insoddisfacenti che andava assumendo il dibattito pubblico sul genocidio commesso (secondo alcuni, non secondo altri) nella Striscia; un dibattito caratterizzato da approssimazione e superficialità (forse inevitabilmente, se se ne considerano i protagonisti principali – pochi esperti veri, molti tuttologi televisivi) e, allo stesso tempo, ideologico e divisivo (raramente un confronto fra posizioni diverse, più spesso uno scontro fra opposte tifoserie). Approfittando degli incontri organizzati attorno al libro, abbiamo provato a dare il nostro modesto contributo a riportare quel dibattito entro termini più corretti e, nei limiti del possibile, più razionali.
Ci è venuto in aiuto, in questo tentativo, il diritto internazionale. Anche a costo di apparire didascalici, il nostro approccio è stato quello di prendere le mosse dalla nozione giuridica di genocidio; una nozione continuamente fraintesa nonostante l’esistenza di una definizione (quella dell’art.2 della Convenzione contro il genocidio del 1948) consolidata ormai da molto tempo e quasi universalmente accolta. E’ stato questo il nostro modo di dire che prima di utilizzare o di scegliere di non utilizzare quell’espressione, occorrere sapere di cosa si tratta.
Siamo partiti dunque dall’ovvia constatazione che il genocidio è un crimine, ossia un’ipotesi prevista in astratto da una norma giuridica, alla quale possono corrispondere o meno determinati fatti storici concreti (eventualmente anche genocidi ante litteram, avvenuti cioè prima che il termine genocidio venisse coniato e indipendentemente dalla circostanza, che può dipendere da svariati fattori, che i fatti e la loro qualificazione giuridica siano stati oggetto di una sentenza di un tribunale). Abbiamo molto insistito sulla principale peculiarità della fattispecie di genocidio, su ciò che la distingue dagli altri crimini internazionali: una peculiarità che non riguarda tanto il suo elemento materiale (le uccisioni e nelle torture, la sottoposizione a condizioni nelle quali non si può sopravvivere, il trasferimento forzato di minori e altro ancora), che è comune ad altri crimini internazionali, quanto l’elemento psicologico (e cioè la finalizzazione di quegli atti alla distruzione di un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso). A differenza dei crimini contro l’umanità, con cui è imparentato, il genocidio mira a impedire non soltanto la sopravvivenza biologica degli appartenenti al gruppo, ma il patrimonio genetico di questo, la sua identità culturale, linguistica, religiosa …. e quindi produce effetti sulle generazioni future, non soltanto su quelle presenti.
Da questa nozione – una nozione codificata anche se per alcuni aspetti controversa, ad esempio per la mancata inclusione di gruppi bersaglio diversi dai quattro indicati – occorre a nostro avviso partire se si vuole usare la parola non, come spesso è avvenuto in questo periodo, per colpire un avversario politico, ma per argomentare in modo serio che determinati fatti – vale per i fatti di Gaza come per altre vicende storiche – corrispondono (o invece non corrispondono) a quella nozione.
E’ evidente che, pur avendo come riferimento la definizione “ufficiale” di genocidio, valutazioni e punti di vista sulla qualificazione dei fatti di Gaza così come di altri fatti storici possono essere diversi. Nel sostenere che determinati fatti debbano essere qualificati o meno come genocidio, alcune cose, però, andrebbero, secondo noi, evitate.
Sarebbe innanzitutto auspicabile non fare confusione fra genocidio e Olocausto. Non vi è dubbio che quest’ultimo sia genocidio per antonomasia, essendo il termine stato coniato da chi (Raphael Lemkin, nel 1944) aveva di fronte quel genocidio e non altri. Ma l’Olocausto, contrariamente a una tesi che ha un certo seguito, non è il solo (o l’unico vero) genocidio della storia (da qui il plurale nel titolo del nostro libro). Ogni vicenda che presenta le caratteristiche proprie del genocidio, da intendersi nel senso della Convenzione del 1948, è tale (pur essendo ogni caso di genocidio in un certo senso “unico” alla luce dell’insieme delle caratteristiche qualitative e quantitative che lo distinguono dagli altri).
Si aggiunga che, così come l’Olocausto (con la O maiuscola) non è il solo genocidio (con la g minuscola) della storia, neppure può essere assunto a termine di riferimento per stabilire se costituiscano o meno genocidio altre vicende. Quell’accertamento non dipende dalla maggiore o minore somiglianza con l’Olocausto. Non si può, ad esempio, dire, come è stato ripetutamente fatto, che, essendo il numero delle vittime nella Striscia di Gaza inferiore (di gran lunga) a quelle dei campi di sterminio nazisti, non è opportuno ricorrere a quel termine. La definizione di genocidio non attribuisce rilevanza decisiva ai numeri. Il genocidio di Srebrenica in Bosnia, qualificato come tale sia dalla Corte internazionale di giustizia che dalla Corte penale internazionale, ha avuto un numero di vittime decisamente inferiore a quello delle vittime palestinesi dell’azione militare israeliana a Gaza. D’altra parte, la sparizione forzata di decine di migliaia di oppositori politici nell’Argentina delle dittature militari, qualificata non come genocidio bensì come crimine contro l’umanità, ne ha avute molte di più del genocidio di Srebrenica.
Il riferimento alla vicenda storica dell’Olocausto non deve tradursi, infine, a nostro avviso, nell’escludere a priori, dal momento che gli Ebrei sono stati le vittime di gran lunga più numerose dell’azione distruttiva del Nazismo, che lo Stato di Israele possa oggi rendersi colpevole di genocidio nei confronti dei Palestinesi di Gaza. Che la vittima non possa trasformarsi in carnefice … è, purtroppo, una fesseria. La storia degli ultimi decenni fornisce ampie dimostrazioni del contrario. Si può – ripeto, una volta ancora, una cosa ovvia – sostenere che l’accusa di genocidio nei confronti di Israele sia sbagliata nel merito; non, invece, che la posizione contraria, e cioè quella di coloro che ritengono che le condotte tenute a Gaza costituiscano un genocidio, sia irricevibile; tantomeno – ma è un tema che fuoriesce dall’economia di questo breve scritto – è giusto ascrivere le critiche di tutti coloro che accusano il governo presieduto da Netanyahu di genocidio a un sentimento o atteggiamento antisemita.
L’impostazione “giuridica” che abbiamo voluto dare ai nostri incontri, frutto del nostro desiderio di oggettività e intesa a favorire un confronto pacato e possibilmente razionale, ha però un limite (che abbiamo, forse, in un primo momento, sottovalutato e del quale è stato necessario tenere conto). Mi riferisco alla circostanza che la nozione di genocidio ha anche un significato che trascende quello giuridico: ha un valore politico e simbolico, che la rende ingombrante, emotivamente carica (e che ne facilita l’uso improprio dal punto di vista tecnico-giuridico). Il genocidio viene descritto di volta in volta come “il “crimine dei crimini”, il “vertice della piramide del male”, semplicemente il “grande male”. Le vittime di gravissime ingiustizie, i loro rappresentanti e sostenitori – anche, per fatti risalenti, le generazioni eredi delle vittime dirette – vogliono a tutti i costi che quelle ingiustizie siano descritte come “genocidio”. Gli accusati (e chiunque si senta in qualche misura toccato da un’accusa di genocidio), invece, ritengono che quella accusa sia infamante e la respingono con sdegno.
Si pensi, ad esempio, a quello che qualcuno si ostina a descrivere come il “massacro” degli Armeni, risalente al 1916. Ancora oggi, a distanza di oltre un secolo, istituzioni e organizzazioni della società civile armena sono impegnate in azioni di lobbying finalizzate a ottenere che il c.d. Metz Yeghern (il “Grande Male”) sia qualificato come genocidio (e non – si badi bene – che i fatti siano accettati come storicamente avvenuti, cosa ormai pacifica). D’altra parte, l’atteggiamento del governo turco continua a essere assai severo, e a criminalizzare, coloro che in Turchia sostengono questa tesi e decisamente ostile verso istituzioni (Governi o Parlamenti) di altri paesi che riconoscono ufficialmente il “genocidio” degli Armeni.
Ebbene, il valore simbolico del genocidio, della nozione e della parola, non ha potuto non condizionare il discorso pubblico sui fatti di Gaza. Limitandoci a qualche considerazione relativa al nostro paese, da un lato l’accusa di genocidio è stata lanciata contro l’avversario come un anatema, senza una motivazione adeguata. Dall’altro, abbiamo assistito, nei primi mesi dopo il 7 ottobre, a una resistenza molto forte ad ammettere la possibilità stessa che lo Stato ebraico possa commettere un genocidio e ad una cautela estrema nell’uso del termine. Vi sono, in proposito, le testimonianze di giornalisti televisivi ai quali la direzione della testata ha vietato di usare la parola genocidio nei loro servizi. E posso testimoniare che in più occasioni la disponibilità di una sala per presentare il rapporto di Amnesty International intitolato “Ti senti come se fossi un subumano”, che sostiene appunto la tesi del genocidio, è stata ritirata quando si è visto che quella parola figurava nella locandina. Questa resistenza si è in parte attenuata quando alcuni autorevoli intellettuali ebrei (David Grossman in un’intervista a Repubblica, la storica Anna Foa), unitamente ad alcune coraggiose ONG israeliane come B’Tselem, hanno parlato del “genocidio” di Gaza; quasi come se si fosse voluto attendere il via libera degli eredi delle vittime dell’Olocausto.
C’è un ultimo un punto che mi preme evidenziare prima di chiudere, legato anch’esso all’enfasi posta nel discorso pubblico sul solo crimine di genocidio. Mi riferisco alla circostanza che quest’ultima rischia di fare apparire meno gravi gli altri crimini internazionali, a cominciare dai crimini contro l’umanità, che sono invece di una gravità inaudita (e che i giuristi, in verità, tendono a considerare altrettanto gravi al punto che vengono puniti con pene sostanzialmente analoghe dai tribunali internazionali). Il mio timore, in altre parole, è che nell’ipotesi che la Corte internazionale di giustizia, investita da un ricorso del Sudafrica contro Israele, dovesse ritenere che non siano presenti tutti gli elementi costitutivi di quella fattispecie, che la narrazione prevalente sia che nella Striscia non è successo nulla di particolarmente grave, dal momento che Israele sarebbe stato “assolto” dall’accusa di genocidio (mettendo in secondo piano il mandato di arresto per crimini contro l’umanità emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Netanyahu).
Anche di questo ci siamo sforzati di parlare nel corso delle presentazioni del nostro libro: del fatto, cioè, che la lotta all’impunità e l’impegno in favore della giustizia riguardano tutti i crimini internazionali, e non il genocidio soltanto. E di come spetti al mondo della cultura e alla società civile difendere il diritto internazionale o, quantomeno, quella parte del diritto internazionale che incarna valori affermati dalla comunità internazionale in risposta alle barbarie della seconda guerra mondiale (dai diritti umani al diritto umanitario alla giustizia penale internazionale); diritto internazionale che, sia detto tra parentesi, deve valere in ogni occasione e non, come sostenuto di recente dal nostro Ministro degli Esteri, “fino a un certo punto”.
Antonio Marchesi, Associato di Diritto internazionale (Università di Teramo), esperto in tutela internazionale dei diritti umani.