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La specificità dei diritti dei minori: codificazione e produzione legislative. Il Codice Junior: under 18

Pubblicato il: 21/11/2025 17:35:22 -


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Appare utile fare qualche brevissimo riferimento alle elaborazioni prodotte sull’argomento nel secondo dopoguerra. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti del fanciullo trova, nel novembre 1959, una collocazione nel documento approvata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite; successivamente, nel 1989, a New York, viene definita la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176).

La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea nel 2000 recepisce (Titolo III dal titolo Uguaglianza, art 24) il documento delle Nazioni Unite e ne formula così i principi:

  1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
    2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
    3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Questo articolo, unitamente agli altri della Carta, entrerà poi in vigore nel 2009 nel contesto delle norme definite dal Trattato di Lisbona ratificato dai 27 Stati membri dell’UE. In questo quadro il Parlamento europeo approva una Risoluzione per riservare “un posto speciale ai diritti dei minori nell’azione esterna dell’Unione europea” (Adozione il 19 febbraio 2009 della Risoluzione 2008/2203(INI)).

A livello globale, inoltre, il Comitato ONU incaricato di monitorare l’effettività nei vari Paesi della Convenzione del 1989 redige periodicamente commenti su temi di particolare attualità relativi a tale tutela dei diritti.

Questo, seppure succintamente, il quadro entro cui i Diritti e i relativi doveri delle persone minorenni hanno una specifica collocazione nelle normative dei vari Paesi in Europa e, quindi, in Italia. Si tratta infatti di dare evidenza ed efficacia a quanto la legge prevede per chi, essendo di età minore, ha diritti come l’adulto, pur vivendoli ed esercitandoli nella condizione particolare di “personalità in via di formazione”. 

L’età incide, basti pensare all’accesso al voto, ma gli ordinamenti garantiscono, in modo esplicito, la   partecipazione alla vita democratica del Paese e trovano applicazioni e identificano funzioni che   tengano conto delle situazioni in cui si esprimono le necessità di una crescita libera e consapevole. La società, infatti, tutela i diritti nei vari contesti che accolgono il minore, dalla famiglia alla scuola e ai diversi luoghi in cui le collettività esprimono relazionalità e azioni significative, valorizzando i valori della/e collettività e delle diverse soggettività. 

Il Codice Junior, coordinato dal Prof. Marco Ruotolo e recentemente pubblicato per i tipi di Lefebvre-Giuffré (presentazione nell’Aula Magna della Corte di Cassazione lo scorso 11 novembre) è  stato pensato ed elaborato sia  come  raccolta di norme  relative ai diritti e ai doveri dei cittadini di minore età, sia come strumento per garantire una base informativa e formativa alle giovani e ai giovani sui fondamenti del loro statuto “giuridico”, quali soggetti  socialmente e responsabilmente attivi. Si tratta così di un testo rivolto all’insieme della popolazione, specie a   quanti sono impegnati nei settori della educazione e formazione, come arricchimento e aggiornamento delle professioni che esercitano. Il Codice offre, infatti, una esauriente ed utilissima trattazione degli ambiti che maggiormente riguardano i minori – famiglia, scuola, privacy, uso delle risorse digitali, salute fisica e mentale – e testimonia esperienze professionali e accademiche molto diverse, che trovano una sintesi in un sapere fruibile per i giovani e altresì necessario agli adulti, che non hanno competenze e conoscenze specifiche. Questo è un modo originale di affrontare i complessi problemi che riguardano i giovani, fornendo nello stesso tempo chiavi di lettura e indicazioni per comportamenti efficaci a chi ha il compito di sostenerli ed orientarli. 

L’indice ragionato del volume evidenzia bene le articolazioni di questo ricco e complesso percorso [https://shop.giuffre.it/024223471-codice-junior]

Nella terza parte del Codice, Mauro Palma affronta il tema della istruzione e della formazione. Queste le considerazioni che, nella breve presentazione dell’autore nell’incontro alla Corte di Cassazione, illustrano bene contenuti e finalità dello strumento di lavoro che il codice rappresenta per la scuola e non solo. Sei sono state da lui proposte come linee fondamentali lungo le quali si articola questa parte del testo. 

La prima consiste nel presentare l’istruzione attraverso il suo ruolo di motore per la comprensione del presente: questa impostazione attiene sia alle scelte di tipo istruttivo che si volgono al passato, ma che hanno come punto di osservazione la vita attuale del giovane e il suo futuro ruolo nella collettività, sia alle scelte di tipo sociale ed educativo per lo sviluppo di una capacità di analisi e di critica che gli permetta di essere attore sociale.

La seconda consiste nell’affermazione dell’esperienza scolastica, a ogni livello, sin dall’infanzia, come luogo di condivisione e di assunzione delle diversità. Vale la pena ricordare, per esempio, come Elias Canetti ne La lingua salvata sottolineasse tale ruolo ricordando la scuola come prima esperienza sociale delle diversità dopo l’omogeneità familiare. Questa impostazione ‘multipla’ deve portare a non ricercare l’omogeneità e a rifiutare quella logica di ambiti scolastici di appartenenza oggi molto frequente anche perché sostenuta dalla presunta importanza della continuità con l’impostazione culturale familiare. Al contrario, si sottolinea in questa parte la positività delle disomogeneità e della costruzione di regole condivise all’interno di un ambito non preventivamente omogeneo.

La terza linea discende dalla precedente perché riguarda l’abitudine alla costruzione die processi democratici sin dalla giovanissima età. L’educazione alla democrazia non si costruisce come mera educazione alla legalità astratta – anche se il Codice ha una larga parte dedicata ai diritti e ai doveri – ma come costruzione di regole che si fondino sulla maggiore espressione di tutti: regole per una legalità soggettivamente condivisa che si esprimi  – quasi come esperienza di un diritto discorsivo – nel definire, per esempio, la gestione di assemblee, di spazi, di interazione con gli organi collegiali.

La quarta linea consiste nell’inquadrare il valore sociale dell’istruzione, di cui alla lettura degli articoli 33 e 34 all’interno del complessivo impianto della Carta costituzionale e, in particolare dei suoi primi articoli. Da qui la comprensione dell’apparente distonia linguistica tra diritto e obbligo e l’accompagnamento del giovane alla lettura complementare dei due termini.

La quinta riguarda la necessità di interazione della scuola, come agenzia preposta al diritto/dovere costituzionale all’istruzione con altri attori. In primo luogo con la presenza di cittadini e associazioni negli Organi di gestione della scuola, recuperando la centralità della presenza di cittadini, piuttosto che la presenza delle famiglie. Così come la presenza di altri attori sociali. Volutamente alcuni punti sono lasciati “aperti” come elementi di discussione sull’attuale sistema, sulle modifiche indotte su tale sistema dai mutamenti sociali e tecnologici (si riflette, per esempio, sull’invasività del controllo familiare di tipo tecnologico e sul conseguente rischio di induzione infantilizzante che ciò può determinare).

L’ultima linea – la sesta – riguarda l’altrove dell’istruzione – così riportando norme e possibilità per situazioni contingenti problematiche, dagli ospedali alla privazione della libertà di giovani dopo i quattordici anni e al loro inserimento come parte della plasticità che le istituzioni devono avere, senza racchiudere tali azioni in contesti separati di presunta tutela di vulnerabilità.

La domanda è se tutto ciò interroghi solo gli under 18 o non interroghi anche e soprattutto la nostra organizzazione sociale. 

Vittoria Gallina

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